Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituito dal seguente:

      «1. La presente legge reca norme finalizzate: alla riduzione del consumo di bevande alcoliche nella popolazione; a vietare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai giovani di età inferiore ai diciotto anni e ai soggetti di età superiore a diciotto anni qualora, a causa delle loro particolari condizioni individuali o del contesto ambientale in cui vivono o lavorano, il consumo di bevande alcoliche costituisca una condizione che, con evidenza scientifica, produca rischio per la sicurezza e l'incolumità altrui; alla prevenzione, cura, riabilitazione dei problemi alcolcorrelati e dell'alcolismo».